Sospensione Mutuo – decreto Cura Italia
Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi - i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.