SM CIRCOLARE N. 20 Differita al 31.10.2021 la prenotazione del “Bonus pubblicità” 2021
Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore, relativamente al bonus pubblicità, ha:
❖ esteso al 2021 e 2022 la quantificazione del bonus nella misura del 50% anche agli investimenti radio-TV;
❖ specificato che l’istanza (a carattere “prenotativo”) relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 – 30.9.2021. Recentemente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha differito tale termine al 31.10.2021.
L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale. Nel corso del tempo il credito d’imposta in esame è stato oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzate:
• per il 2020, l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
• per il 2020, l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha:
1) aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
2) esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
• per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha limitato la quantificazione del bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.
Le istruzioni per la compilazione dell’apposita istanza specificavano che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d’imposta riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purché pari o superiori almeno dell’1% di quelli dell’anno precedente).
NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS
L’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha modificato ulteriormente l’agevolazione in esame prevedendo che per il 2021 e 2022 la citata misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV.
Di conseguenza per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato:
(INVESTIMENTI SULLA STAMPA 2021 + INVESTIMENTI RADIO-TV 2021)
X 50%
= Bonus Pubblicità 2021
PRENOTAZIONE BONUS 2021
In base alle regole ordinarie, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
A seguito delle predette novità, per il 2021, il citato DL n. 73/2021 ha previsto che la presentazione dell’istanza relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 (a carattere “prenotativo”) può essere effettuata nel periodo 1.9 – 30.9.2021.
Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, al fine di aggiornare la piattaforma telematica, ha differito il termine al 31.10.2021. Restano invariate le modalità di presentazione del modello mediante la predetta piattaforma.
INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2021
Si rammenta, infine, che dall’1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021