SM CIRCOLARE 2 sospensione versamenti Decreto Cura Italia

NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENO DEI TRIBUTI “DECRETO CURA ITALIA”
 
Di seguito vengono richiamate le novità riguardo il rinvio dei versamenti a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS.
La sospensione è differenziata in base a identificate categorie di soggetti.


RIMESSIONE IN TERMINI DEI VERSAMENTI
Tale disposizione vale per tutti i contribuenti.  La norma, infatti, rinvia dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La proroga dal 16.3 al 20.3.2020 interessa tutti i versamenti scaduti al 16.3, ossia:

  • IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;
  • ISI e IVA forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento e di intrattenimento; 
  • ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
  • tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali; 
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.

Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPEFICICI SOGGETTI
La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

 - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;  

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;  

- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

 - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;  

- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;  

- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;  

- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:

​- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);

- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica)  
  • o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

 Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
  • o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

 Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. La Risoluzione 12/E del 18.03.2020 ha individuato a titolo indicativo i CODICI ATECO  riguardanti i soggetti maggiormente colpiti, che si allegano alla presente circolare.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ALTRI SOGGETTI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:  
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta; 

 - trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;  

- IVA;

 - contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.  

N.B. Per I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  

  • ​in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) 
  •  o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

N.B. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (individuate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), restano ferme la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.  Anche i versamenti sospesi ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 devono essere effettuati entro il medesimo termine del 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) e con le stesse modalità (in un’unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Il nuovo termine così fissato per provvedere ai versamenti sospesi, va a sostituire quello originariamente stabiliti dal comma 4 dell’art. 1 del predetto decreto ministeriale. Anche in questo caso, non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate.   Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ossia il 18 marzo 2020, e  fino al 31 marzo 2020.  A tal proposito, è utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.  L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell’opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica)  
  • o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI
Il decreto prevede a favore di tutti i soggetti indipendentemente dai ricavi prodotti o dalla zona di residenza ma con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione:

  • ​del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
  • ​dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
  • della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020; 
  • del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020; 
  • della comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti nel 2019 di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, in scadenza il 10.4 / 20.4.2020.



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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEL LAVORO “DECRETO CURA ITALIA”
 
 
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo L’art. 19 del Decreto prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, in entrambi i casi su menzionati, può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L’art. 19, comma 2, del Decreto semplifica la fase di informazione/consultazione sindacale prodromica all’accesso alle prestazioni nonché quella del procedimento amministrativo consistente nella definizione e nell’inoltro della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale all’INPS.
 
 
 
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TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO
L’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.  I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.  I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n 148/2015.  Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del Decreto sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dall’art. 19, comma 9.  Ai sensi del comma 4, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 148/2015.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
L’art. 22 del Decreto disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.  Il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga sembra ricalcare quello già conosciuto nella fase di crisi economica originatasi tra l’anno 2008 e il 2009.  Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le
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esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti.  Il trattamento CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.  Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico.  Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del Decreto, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19
Le disposizioni del capo II disciplinano in primis la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. l’art. 23, comma 1, introduce il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità.
periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.  Qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, questi ultimi saranno convertiti nel congedo speciale di cui al comma 1 dell’art. 23, con diritto alla specifica indennità.
Tale agevolazione è applicabile anche a coloro che risultano iscritti alla gestione separata INPS.
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Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Ai sensi del comma 6 dell’art. 23, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.  
In alternativa al congedo parentale può essere richiesto il bonus per servizi di baby-sitting che prevede la la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’INPS definirà le modalità operative per accedere al bonus baby sitting.
INDENNITÀ
è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
 liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;   co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.   lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,   lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;   operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;  
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 lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione  Viene previsto un ammontare di fondi massimi erogabili per ogni categoria sopra indicata.
L’indennità non è riconosciuta per i lavoratori autonomo iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a titolo semplificativo: commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ecc…)
Al momento della chiusura della presente circolare non è stato ancora specificata la modalità attraverso la quale verranno erogati tali fondi.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19
Per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (a titolo semplificativo: commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ecc…), che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro, viene istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
 Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ “DECRETO CURA ITALIA”
APPROVAZIONE BILANCI ESERCIZIO 2019 “DECRETO CURA ITALIA” L’articolo 106 prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. I commi 2 e 3 dell’art.106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a consentire l’utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. L’avviso di convocazione, infatti, può prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché venga garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica del presidente, del segretario nello stesso luogo, a prescindere dalla circostanza che la funzione di segretario sia svolta da un notaio. Il terzo comma dell’art. 106 del Decreto, nello specifico, consente, alle s.r.l. che l’espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all’art. 2479, quarto comma, c.c. che, come è noto, disciplina l’assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare.
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