SM CIRCOLARE n.10 – Decreto Rilancio

More...

1 PREMESSA

È stato pubblicato in data 19 maggio sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto contiene 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società spor­ti­ve, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versa­menti:

relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;

fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi

Vecchio termine di effettuazione

Nuovo termine
di effettuazione

Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”).

31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020

Versamenti sospesi

Vecchio termine di effettuazione

Nuovo termine
di effettuazione

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche.

-

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’im-presa.

30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

2.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate

Vecchio termine di versamento

Nuovo termine
di versamento

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:

nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.

31.7.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020

16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

3 Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

3. Ammontare dei Versamenti esclusi

3.1.1Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020 relativa ai redditi 2019.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito.

3.1.2Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;

50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

3.2Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo dell’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima figurativamente determinata come sopra descritto anche se non versata.

4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

5 INDENNITÀ per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

5.1 Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti terma­li, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

5.2 Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari con­­dizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al­meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio del­l’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

5.3 Indennità per i lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

6 contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

6.1 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

6.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

6.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RI­CA­VI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abi­tativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

8.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

8.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

9 credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento (Modello redditi 2021 relativo all’anno 2020) oppure in compensazione tramite modello F24. Non concorre alla determinazione dell’imposta sui redditi e dell’IRAP.

In alternativa il credito può essere ceduto ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) ai sensi dell’art.122 del DL 34/2020.

Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL “Rinascita”.

10 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

Il credito di imposta è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione mediante modello F24 o in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti. Tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Pertanto lo stesso potrebbe essere cumulabile con il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

11 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con­to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

11.2 interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

11.3 IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:

effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

12 misure in materia di integrazioni salariali e sostegno al­l’oc­cupazione

Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cu­ra Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

12.1 Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19

L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all’art. 19 del DL 18/2020, recante nor­me speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.

In sintesi, i principali interventi riguardano:

  • l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
  • l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
  • il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
  • il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
  • la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:

  • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamen­to per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell’art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto “Rilancio”)

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.

Ampliamento del novero dei beneficiari

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall’art. 41 del DL 23/2020 (c.d. de­creto “liquidità”).

ANF per i beneficiari di assegno ordinario

Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Obbligo di consultazione sindacale

La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esa­me congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell’art. 19 del DL 18/2020 in sede di con­versione in legge.

Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

Misure speciali per la CISOA

Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

12.2 Novità in materia di CIG in deroga

L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.

Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:

  • di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’eso­nero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione del­la domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamen­to successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta al­l’INPS.

Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

12.3 Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti du­rante la pandemia di COVID-19

L’art. 60 del decreto “Rilancio” attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lor­da del personale beneficiario e viene concessa:

  • per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
  • per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della ridu­zione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’atti­vità lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

13 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L’art. 93 del decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rin­novare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in esse­re alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
  • di sostituzione di altri lavoratori, o
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle cau­sali.


Scarica la circolare in PDF cliccando qui.


INDENNITA’ INPS “DECRETO CURA ITALIA”: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER
LA RICHIESTA DEL BONUS
Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, è prevista una serie di indennità
/ bonus erogate dall’INPS. In particolare, le indennità (pari a € 600) riguardano:
· professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata (art. 27);
· artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive
Gestioni previdenziali (art. 28);
· lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
· lavoratori del settore agricolo (art. 30);
· lavoratori dello spettacolo (art. 38).
I bonus riguardano i servizi di baby-sitting e sono regolati dagli artt. 23 e 25.
Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l’INPS ha chiarito che la domanda per l’accesso ai:
· dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul proprio
sito Internet;
· sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.
Recentemente, con il Messaggio 26.3.2020, n. 1381 lo stesso Istituto ha comunicato
l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di
compilare / inviare le domande in esame, nonché per l’emissione del PIN dispositivo, di
seguito esaminate.
MODALITÀ SEMPLIFICATA COMPILAZIONE E INVIO DOMANDE INDENNITÀ /
BONUS
Per accedere ai propri servizi online l’INPS rammenta innanzitutto che il soggetto
interessato deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
OGGETTO: Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN  
1. Premessa
 
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali. Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica. L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali: PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario); SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto. Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:
 
semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020); apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
 
 
 
2. Modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus
 
 
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; indennità lavoratori del settore agricolo; indennità lavoratori dello spettacolo; bonus per i servizi di baby-sitting. La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).
 
 
3. Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza
 
 
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con
successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.
 Per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it , seguendo il seguente percorso: 1) link “Assistenza” (in alto a sinistra) 2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)
 
 
 Il Direttore Generale  Gabriella Di Michele
Premessa Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020) ha disposto all’art. 1 lettera h) che sono sospese “le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati”.  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)” ha disposto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.  I tirocini extra curricolari di cui alla Legge regionale 17/2005 e ss.mm. e ii. ai sensi dell’Art. 24 sono “misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro”.   I tirocini extra curricolari di cui all’Art. 26 novies costituiscono esperienze “di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” e pertanto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo sono regolati dalle disposizioni generali in materia.  I tirocini formativi e di orientamento di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” approvate con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014 sono tirocini “finalizzati al completamento di un percorso professionale iniziato nel paese di origine”.   
Pertanto, i tirocini, nelle tre fattispecie sopra specificate, costituiscono misure di politica attiva del lavoro e rappresentano esperienze di socializzazione con il mondo del lavoro che associano alla componente di apprendimento un obiettivo di inserimento o di reinserimento lavorativo nonché di inclusione sociale delle persone a rischio di marginalità.  Concordemente agli indirizzi assunti dalle Regioni nell’ambito della IX Commissione tenutasi nella giornata dell’11 Marzo 2020, la Regione Emilia Romagna  dispone:
 
- di  sospendere lo svolgimento  dei tirocini extracurricolari fino al 3 Aprile 2020 Tuttavia,  laddove le specificità del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano,
è possibilità attivare modalità di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la  condivisione dai soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell’ospitante e del tirocinante.  Si specifica inoltre che la sospensione, è ammessa anche in deroga alle limitazioni poste dalla normativa regionale e disciplinata dall’art. 25 della Legge Regionale 17/2005 e ss.mm. e ii. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3 dello stesso articolo 25.  Resta in capo al soggetto ospitante la procedura di proroga del termine.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEL LAVORO “DECRETO CURA ITALIA”
 
 
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo L’art. 19 del Decreto prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, in entrambi i casi su menzionati, può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L’art. 19, comma 2, del Decreto semplifica la fase di informazione/consultazione sindacale prodromica all’accesso alle prestazioni nonché quella del procedimento amministrativo consistente nella definizione e nell’inoltro della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale all’INPS.
 
 
 
INFORMATIVA STUDIO MANFREDI WWW.STUDIOMANFREDI.COM                                                        2
TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO
L’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19.  I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.  I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n 148/2015.  Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del Decreto sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dall’art. 19, comma 9.  Ai sensi del comma 4, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 148/2015.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
L’art. 22 del Decreto disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.  Il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga sembra ricalcare quello già conosciuto nella fase di crisi economica originatasi tra l’anno 2008 e il 2009.  Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le
INFORMATIVA STUDIO MANFREDI WWW.STUDIOMANFREDI.COM                                                        3
esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti.  Il trattamento CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.  Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico.  Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del Decreto, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19
Le disposizioni del capo II disciplinano in primis la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. l’art. 23, comma 1, introduce il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità.
periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.  Qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, questi ultimi saranno convertiti nel congedo speciale di cui al comma 1 dell’art. 23, con diritto alla specifica indennità.
Tale agevolazione è applicabile anche a coloro che risultano iscritti alla gestione separata INPS.
INFORMATIVA STUDIO MANFREDI WWW.STUDIOMANFREDI.COM                                                        4
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Ai sensi del comma 6 dell’art. 23, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.  
In alternativa al congedo parentale può essere richiesto il bonus per servizi di baby-sitting che prevede la la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’INPS definirà le modalità operative per accedere al bonus baby sitting.
INDENNITÀ
è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
 liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;   co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.   lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,   lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;   operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;  
INFORMATIVA STUDIO MANFREDI WWW.STUDIOMANFREDI.COM                                                        5
 lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione  Viene previsto un ammontare di fondi massimi erogabili per ogni categoria sopra indicata.
L’indennità non è riconosciuta per i lavoratori autonomo iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a titolo semplificativo: commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ecc…)
Al momento della chiusura della presente circolare non è stato ancora specificata la modalità attraverso la quale verranno erogati tali fondi.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19
Per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (a titolo semplificativo: commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ecc…), che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro, viene istituito un “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
 Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ “DECRETO CURA ITALIA”
APPROVAZIONE BILANCI ESERCIZIO 2019 “DECRETO CURA ITALIA” L’articolo 106 prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. I commi 2 e 3 dell’art.106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a consentire l’utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. L’avviso di convocazione, infatti, può prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché venga garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica del presidente, del segretario nello stesso luogo, a prescindere dalla circostanza che la funzione di segretario sia svolta da un notaio. Il terzo comma dell’art. 106 del Decreto, nello specifico, consente, alle s.r.l. che l’espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all’art. 2479, quarto comma, c.c. che, come è noto, disciplina l’assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare.
Recent Posts