Buoni-corrispettivo o “voucher” – Disciplina IVA
In attuazione della direttiva UE 27.6.2016 n. 1065, con il DLgs. 29.11.2018 n. 141 (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300) è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la disciplina relativa al trattamento IVA dei buoni-corrispettivo (o “voucher”) mediante l’inserimento, all’interno del DPR 633/72, degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché del co. 5-bis nell’art. 13.
L’art. 6-bis del DPR 633/72 definisce il “buono-corrispettivo” come “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di
beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
I buoni-corrispettivo possono presentarsi in forma fisica o elettronica.
A seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell’emissione
del buono o a quello del riscatto dello stesso, un buono-corrispettivo può essere:
• monouso;
• multiuso.
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